«Mai privare del diritto di ricominciare». Le parole chiare di Papa Francesco ci ricordano che anche il reo ha il diritto di riparare al male fatto e di reinserirsi nella comunità. L’Unione Europea riconduce alla materia della giustizia riparativa «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale»[1]. La normativa dell’Unione è ispirata principalmente ai cd. Basic Principles della giustizia riparativa[2] (o anche restorative justice) elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002.

In tali procedimenti la comunità assolve un ruolo centrale, essendo la prima vittima del delitto. Infatti, oltre al danno nei confronti della vittima, nella commissione del reato viene anche rotto il legame tra il reo e la comunità di appartenenza. L’evento delittuoso è da ricondurre sempre ad una fattispecie sociale, così come evidenziato da Gustavo Zagrebelsky, il quale sollecita una riforma della giustizia passando «ad un nuovo modo di concepire il crimine e il criminale: da fatto solitario a fatto sociale; da individuo rigettato dalla società a individuo che ne fa pur sempre parte…»[3].

Per attuare l’auspicato cambio di paradigma nella concezione della pena, occorre che il recupero della dignità del detenuto passi anche attraverso l’incontro con la vittima e con la comunità. Solo questo incontro il reo potrà riconoscere le proprie colpe e percepire la necessità di riparare al male fatto, mentre dall’altro lato la vittima potrà recuperare fiducia nella giustizia e superare la ferita per l’ingiustizia subita, mitigando così sentimenti quali odio e vendetta. Inoltre, il reinserimento del reo nella società non dovrà essere inteso come un momento personale del singolo detenuto ma, piuttosto, come una riconciliazione dello stesso con tutta la comunità e con la totalità del tessuto di relazione che la sua azione ha lacerato. Una modalità utile alla ricomposizione di questa dolorosa frattura potrà essere l’ingresso della comunità nelle strutture penitenziarie, in modo che l’uscita dall’istituto di pena sia la tappa finale di un percorso che ha inizio precedentemente con il riconoscimento delle proprie responsabilità da parte dell’autore del delitto.

Le pratiche e i programmi finalizzati al reinserimento e rieducazione del detenuto sono molteplici e variano a seconda dell’impostazione del progetto: alcuni privilegiano lo scambio comunicativo tra le parti, altri il coinvolgimento dei gruppi intermedi o la soddisfazione materiale della persona offesa. Al riguardo, assume particolare rilevanza lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte del reo durante l’esecuzione della pena detentiva. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), nella relazione sul lavoro presentata alle Camere, rileva come l’attività lavorativa rappresenti un «elemento fondamentale per dare concreta attuazione al dettato costituzionale» e dovrebbe aiutare le persone detenute ad acquisire «capacità e competenze specifiche» spendibili dopo la detenzione nel mercato del lavoro[4]. I dati del Ministero della Giustizia indicano una crescita del numero di lavoratori detenuti negli anni, passati dai 10.902 (30,74%) del 1991 ai 17.937 (33,61%) del 2020, ed evidenziano come la maggiore parte (87,79%) dei lavoratori detenuti siano alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria[5]. Tali elementi ci rappresentano come il numero di lavoratori detenuti sia ancora troppo basso e che, nella grande maggioranza dei casi, i costi siano completamente sostenuti dallo Stato.

In Italia, la Legge n. 193 del 2000 (c.d. legge Smuraglia) prevede sgravi contributivi e fiscali per le imprese o le cooperative che assumono detenuti. Tuttavia, secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, dei 1.922 posti disponibili sarebbero ancora vacanti 315 posti. Così come riportato dall’associazione Antigone, il motivo per cui quasi il 20% di queste opportunità lavorative non viene sfruttato è da imputarsi ai numerosi ostacoli burocratici che rendono difficile la contrattualizzazione e la selezione dei lavoratori detenuti[6]. Queste circostanze rappresentano un limite alla diffusione delle attività di reinserimento dei detenuti. Oltre agli sgravi fiscali e contributivi, il Ministero di Giustizia ha siglato diversi Protocolli d’intesa con imprese Italiane con l’obiettivo di incrementare le relazioni lavorative tra carcere e territorio. Un’esperienza significativa in tal senso è rappresentata da Palingen, una start-up innovativa a vocazione sociale che si occupa della gestione del laboratorio sartoriale presente all’interno della casa circondariale femminile di Pozzuoli.

La start-up si avvale della collaborazione di donne detenute, regolarmente assunte e retribuite, per la realizzazione di creazioni sartoriali in collaborazione con aziende italiane e straniere attive nell’industria della moda consentendo alle collaboratrici di apprendere l’arte della sartoria italiana. Inoltre, alla luce dell’impatto ambientale negativo dell’industria della moda, Palingen utilizza come materie prime principalmente scarti e rimanenze tessili seguendo i principi guida dell’economia circolare e contribuendo ad eliminare rifiuti e sprechi. Dunque, le comunità e le imprese negli istituti di pena rappresentano già una realtà esistente, seppur limitata. Si ritiene opportuno e necessario trovare delle vie per sollecitare l’ingresso di imprese private all’interno dei penitenziari, soprattutto quelle artigianali, per aumentare il numero delle persone ammesse al lavoro durante la detenzione, diminuendo i tempi e le difficoltà burocratiche relative.

I lavori, gestiti e retribuiti da soggetti esterni, consentono ai detenuti di svolgere delle attività richieste dal mercato del lavoro prima ancora di affacciarsi all’ “esterno”, acquisendo così una professionalità spendibile nel mondo lavorativo. Tali esperienze sono un ponte tra il carcere e la società, capaci di diminuire i tempi di reinserimento del reo, che altrimenti presenta un elevato rischio di recidiva. Inoltre, l’ingresso del lavoro privato nelle carceri andrebbe ad abbattere i costi sostenuti dallo Stato, come già evidenziato in precedenza, ad oggi quasi unico datore di lavoro nelle strutture. Un sostenibile ed efficacie ingresso delle imprese negli istituti di pena passerebbe attraverso dall’aumento delle agevolazioni fiscali per le aziende interessate e dall’incremento dei benefici carcerari a favore dei rei che intendano intraprendere un percorso di lavoro e formazione durante il periodo detentivo.

Solo tramite un recupero della dignità del reo, che passa dall’assunzione delle proprie responsabilità, dall’acquisizione di una nuova professionalità e di un lavoro che potrà proseguire anche all’esterno dal carcere, si potrà realizzare la ricomposizione della frattura con la società causata dalla commissione del reato.

 

 

[1] Art. 2, lettera d), Direttiva 2012/29/UE

[2] “Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters”, adottati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002, in cui si definisce la giustizia riparativa come «qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore».

[3] Gustavo Zagrebelsky, “Che cosa si può fare per abolire il carcere”, La Repubblica, 23 gennaio 2015.

[4] Relazione Sullo Svolgimento Da Parte Dei Detenuti Di Attività Lavorative O Di Corsi Di Formazione Professionale Per Qualifiche Richieste Da Esigenze Territoriali (Anno 2017)

[5] Detenuti Lavoranti Serie Storica – Anni 1991 – 2021, Ministero della Giustizia.

[6] Un anno in carcere, XIV rapporto sulle condizioni di detenzione, consultabile sul sito dell’associazione Antigone.